1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 605-bis. - (Sequestro di minorenne). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 573, 574 e 630, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuativa, sequestra o comunque gestisce il sequestro di un minorenne, è punito con la reclusione da dodici a sedici anni.
Se il fatto è commesso in danno di una persona minore di anni quattordici la pena è della reclusione da quindici a venti anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte del minorenne sequestrato, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni ventiquattro.
Se dal sequestro deriva la morte del minorenne sequestrato, quale conseguenza cagionata consapevolmente dal reo, si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene di cui ai commi secondo e terzo sono ridotte di un terzo se il reo ha agito senza l'allestimento di mezzi e di attività continuativa. Nello stesso caso la pena di cui al quarto comma è ridotta a ventisette anni di reclusione.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il minorenne riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni. Se il minorenne subisce danni fisici e psichici permanenti in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, il concorrente che si è dissociato è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Se il minorenne muore in conseguenza del reato, dopo la liberazione, il concorrente che si è dissociato è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di